Una breve storia giuridica della cooperazione consente di ripercorrere, da una particolare prospettiva, il ripensamento in atto di uno dei pilastri del liberalismo tradizionale: l’individualismo. Nata anche quale alternativa a modelli d’impresa apparentemente incapaci di (o disinteressati a) offrire risposte alla questione sociale tardo-ottocentesca, le cooperative sembravano palesare un’attenzione nuova per la dimensione collettiva e ultra-individuale dell’attività d’impresa con conseguenti risvolti in termine di ridefinizione della dimensione giuridica dell’economico. L’attenzione alla vita economica e sociale, del resto, troverà progressivo spazio nella riflessione dei giuristi nella prima metà del Novecento, fino a sfociare in quel costituzionalismo democratico che proprio ai diritti sociali e ai rapporti economici dedica un’inedita attenzione. È il caso, in particolare, della Costituzione italiana che alla cooperazione dedica l’art. 45, il cui riconoscimento costituzionale sembra quasi fare da corollario a quello precedente della libertà d’iniziativa economica, sancita dall’art. 41. L’accento posto dalla Costituzione sulla sostenibilità e la funzione sociale delle attività economiche si prestava, del resto, a fare della cooperazione uno degli strumenti più idonei all’attuazione di questi principi costituzionali. A conclusione resta aperto un interrogativo per il futuro: alla luce di una rinnovata attenzione alla sostenibilità – che nel tempo si è ammantata anche di significati ulteriori rispetto a quello sociale ed economico, su tutti quello ambientale – può uno sguardo alle origini e al passato contribuire al futuro della cooperazione?
Iniziativa economica, diritti, sostenibilità: appunti su storia e futuro della cooperazione
STEFANO MALPASSI
2024
Abstract
Una breve storia giuridica della cooperazione consente di ripercorrere, da una particolare prospettiva, il ripensamento in atto di uno dei pilastri del liberalismo tradizionale: l’individualismo. Nata anche quale alternativa a modelli d’impresa apparentemente incapaci di (o disinteressati a) offrire risposte alla questione sociale tardo-ottocentesca, le cooperative sembravano palesare un’attenzione nuova per la dimensione collettiva e ultra-individuale dell’attività d’impresa con conseguenti risvolti in termine di ridefinizione della dimensione giuridica dell’economico. L’attenzione alla vita economica e sociale, del resto, troverà progressivo spazio nella riflessione dei giuristi nella prima metà del Novecento, fino a sfociare in quel costituzionalismo democratico che proprio ai diritti sociali e ai rapporti economici dedica un’inedita attenzione. È il caso, in particolare, della Costituzione italiana che alla cooperazione dedica l’art. 45, il cui riconoscimento costituzionale sembra quasi fare da corollario a quello precedente della libertà d’iniziativa economica, sancita dall’art. 41. L’accento posto dalla Costituzione sulla sostenibilità e la funzione sociale delle attività economiche si prestava, del resto, a fare della cooperazione uno degli strumenti più idonei all’attuazione di questi principi costituzionali. A conclusione resta aperto un interrogativo per il futuro: alla luce di una rinnovata attenzione alla sostenibilità – che nel tempo si è ammantata anche di significati ulteriori rispetto a quello sociale ed economico, su tutti quello ambientale – può uno sguardo alle origini e al passato contribuire al futuro della cooperazione?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


