La criminalizzazione della contiguità politico-mafiosa è stata oggetto, a partire dal 1992, di numerosi interventi legislativi, caratterizzati nel complesso da vistosi profili di criticità. Una delle questioni maggiormente problematiche è quella del raccordo fra artt. 416 bis, terzo comma, c.p. – nella parte in cui incrimina le associazioni mafiose che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali – e l’art. 416 ter c.p. – che punisce la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o tramite metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Nella presente trattazione si analizzerà nello specifico a che titolo debbano rispondere il politico e il mafioso che, promettendosi reciprocamente voti in cambio di denaro o favori di altra natura, pongono in essere condotte che integrano sia i presupposti dello scambio elettorale politico mafioso, sia quelli del concorso esterno o della partecipazione in associazione mafiosa. In particolare, si individuerà il trattamento sanzionatorio riservato ai due contraenti, alla luce delle recenti riforme che hanno interessato l’art. 416 ter.

Il delitto di scambio elettorale politico,mafioso post 2019: quale pena per il politico e per l'esponente mafioso?

Dellagiacoma, Maria
2021

Abstract

La criminalizzazione della contiguità politico-mafiosa è stata oggetto, a partire dal 1992, di numerosi interventi legislativi, caratterizzati nel complesso da vistosi profili di criticità. Una delle questioni maggiormente problematiche è quella del raccordo fra artt. 416 bis, terzo comma, c.p. – nella parte in cui incrimina le associazioni mafiose che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali – e l’art. 416 ter c.p. – che punisce la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o tramite metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Nella presente trattazione si analizzerà nello specifico a che titolo debbano rispondere il politico e il mafioso che, promettendosi reciprocamente voti in cambio di denaro o favori di altra natura, pongono in essere condotte che integrano sia i presupposti dello scambio elettorale politico mafioso, sia quelli del concorso esterno o della partecipazione in associazione mafiosa. In particolare, si individuerà il trattamento sanzionatorio riservato ai due contraenti, alla luce delle recenti riforme che hanno interessato l’art. 416 ter.
2021
2021
Dellagiacoma, Maria
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