Le Corte di cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce i tratti di autonomia della successione nel rapporto giuridico processuale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. rispetto al fenomeno successorio nel rapporto sostanziale. Se lo scopo di detta norma è quello di ristabilire la bilateralità del processo a seguito della parte venuta meno, non occorre, al fine della sua valida applicazione, che il successore universale sia anche il titolare della situazione sostanziale sub iudice. In particolare, questa pronuncia, enunciando principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., precisa che in caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, in forza del quale una società è legittimata a stare in giudizio come sostituto-cedente, qualora detta società dovesse estinguersi, gli ex soci della stessa sono legittimati a stare in giudizio in qualità di successori a titolo universale secondo l’art. 110 c.p.c. (solamente) nella relativa posizione processuale. Ai fini della loro legittimazione a stare in giudizio è così irrilevante se gli stessi abbiano o meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Successione processuale e successione sostanziale al“venir meno” della società
Cirillo, Stefania
2024
Abstract
Le Corte di cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce i tratti di autonomia della successione nel rapporto giuridico processuale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. rispetto al fenomeno successorio nel rapporto sostanziale. Se lo scopo di detta norma è quello di ristabilire la bilateralità del processo a seguito della parte venuta meno, non occorre, al fine della sua valida applicazione, che il successore universale sia anche il titolare della situazione sostanziale sub iudice. In particolare, questa pronuncia, enunciando principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., precisa che in caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, in forza del quale una società è legittimata a stare in giudizio come sostituto-cedente, qualora detta società dovesse estinguersi, gli ex soci della stessa sono legittimati a stare in giudizio in qualità di successori a titolo universale secondo l’art. 110 c.p.c. (solamente) nella relativa posizione processuale. Ai fini della loro legittimazione a stare in giudizio è così irrilevante se gli stessi abbiano o meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.File | Dimensione | Formato | |
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