L'articolo esamina una questione interpretativa controversa relativa alla presunta natura imperativa dei criteri per determinare il valore di liquidazione della partecipazione azionaria, nel caso in cui una clausola dello statuto preveda il diritto di recesso in ambito di società per azioni. Sostiene una soluzione interpretativa che consente la deroga in pejus dai criteri legali per determinare il valore di liquidazione della partecipazione mediante la stipula di un patto parasociale, alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana riguardanti il patto leonino e le operazioni di finanziamento dell'attività aziendale delle società.
La (presunta) inderogabilità dei criteri di liquidazione della partecipazione sociale per le ipotesi convenzionali di recesso.
Demetrio Maltese
2022
Abstract
L'articolo esamina una questione interpretativa controversa relativa alla presunta natura imperativa dei criteri per determinare il valore di liquidazione della partecipazione azionaria, nel caso in cui una clausola dello statuto preveda il diritto di recesso in ambito di società per azioni. Sostiene una soluzione interpretativa che consente la deroga in pejus dai criteri legali per determinare il valore di liquidazione della partecipazione mediante la stipula di un patto parasociale, alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione italiana riguardanti il patto leonino e le operazioni di finanziamento dell'attività aziendale delle società.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.