L’articolo 2504-bis del Codice civile stabilisce che ad esito della fusione “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. La norma è stata oggetto di un interessante ed ampio dibattito riguardante la natura giuridica della fusione e dei suoi effetti. L’indagine si propone di affrontare il tema dal punto di vista dell’applicazione pratica dell’articolo 2504-bis del Codice civile a determinati rapporti contrattuali rispetto ai quali, la regola stabilita dalla norma, può far sorgere alcune problematiche. In particolare si pensi ai rapporti contrattuali aventi ad oggetto delle obbligazioni c.d. elastiche o evolutive, ossia quelle obbligazioni le quali, anziché avere una estensione precisa e predeterminata, sono parametrate sulla base di fattori variabili quali le dimensioni dell’impresa, l’entità delle vendite o della produzione etc. In caso di fusione tra due società queste potrebbero, a fronte di un’applicazione rigida dell’articolo 2504-bis del Codice civile, diventare d’un tratto più ampie rispetto a quanto inizialmente previsto e prospettato dalle parti. Oppure, si pensi alla possibilità che le società partecipanti alla fusione siano, rispettivamente, parti di rapporti contrattuali tra loro inconciliabili tanto che per la società risultante dalla fusione o incorporante sia impossibile adempiere puntualmente ad entrambi. Oppure, infine, si pensi ai rapporti contrattuali aventi carattere personale rispetto ai quali per la controparte potrebbe non essere indifferente il mutamento del soggetto determinato dalla fusione. La disciplina della fusione non prevede una più puntuale descrizione degli effetti dell’operazione sui rapporti contrattuali né delle espresse eccezioni alla regola stabilita dall’articolo 2504-bis del Codice civile. Assente tale disciplina, il presente lavoro si propone di individuare delle possibili soluzioni alle predette situazioni ricorrendo (i) ad un’interpretazione "con temperamenti" della norma citata che prevenga o risolva simili problematiche, tenendo conto dei principi generali che governano le norme relative ad altri mutamenti del soggetto imprenditore, e/o (ii) ad un’interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto civile, in particolare del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che tenga conto delle peculiari caratteristiche dell’imprenditore-società in modo da identificare un'eventuale un obbligo di rinegoziazione in capo alle parti in occasione di un'operazione di fusione e al ricorrere di determinate circostane. L’indagine si divide in tre parti. Nella prima, si analizzeranno la disciplina della circolazione dei contratti nell’ambito della cessione d’azienda nonché gli effetti dell’operazioni di scissione sui rapporti contrattuali: lo scopo è quello di identificare un fil rouge tra la disciplina della circolazione dei rapporti contrattuali nell’ambito della cessione dell’azienda e la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale degli effetti delle operazioni di scissione sui rapporti contrattuali. Nella seconda parte, ci si concentrerà sugli effetti delle operazioni di fusione sui rapporti contrattuali, cercando di individuare dei possibili “temperamenti” alla regola dettata dall’articolo 2504-bis del Codice civile, utilizzando (anche) quanto analizzato nella prima parte. Infine, la terza parte si concentrerà più sui principi generali del diritto civile relativi agli obblighi di interpretazione ed esecuzione dei contratti secondo i principi di correttezza e buona fede, al fine di individuare il fondamento di un obbligo di rinegoziaredel contratto che sorga a seguito di un'operazione di fusione in presenza di determinate circostanze.

Gli effetti delle operazioni di fusione sui rapporti contrattuali

MONTELEONE, FEDERICA
2024

Abstract

L’articolo 2504-bis del Codice civile stabilisce che ad esito della fusione “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. La norma è stata oggetto di un interessante ed ampio dibattito riguardante la natura giuridica della fusione e dei suoi effetti. L’indagine si propone di affrontare il tema dal punto di vista dell’applicazione pratica dell’articolo 2504-bis del Codice civile a determinati rapporti contrattuali rispetto ai quali, la regola stabilita dalla norma, può far sorgere alcune problematiche. In particolare si pensi ai rapporti contrattuali aventi ad oggetto delle obbligazioni c.d. elastiche o evolutive, ossia quelle obbligazioni le quali, anziché avere una estensione precisa e predeterminata, sono parametrate sulla base di fattori variabili quali le dimensioni dell’impresa, l’entità delle vendite o della produzione etc. In caso di fusione tra due società queste potrebbero, a fronte di un’applicazione rigida dell’articolo 2504-bis del Codice civile, diventare d’un tratto più ampie rispetto a quanto inizialmente previsto e prospettato dalle parti. Oppure, si pensi alla possibilità che le società partecipanti alla fusione siano, rispettivamente, parti di rapporti contrattuali tra loro inconciliabili tanto che per la società risultante dalla fusione o incorporante sia impossibile adempiere puntualmente ad entrambi. Oppure, infine, si pensi ai rapporti contrattuali aventi carattere personale rispetto ai quali per la controparte potrebbe non essere indifferente il mutamento del soggetto determinato dalla fusione. La disciplina della fusione non prevede una più puntuale descrizione degli effetti dell’operazione sui rapporti contrattuali né delle espresse eccezioni alla regola stabilita dall’articolo 2504-bis del Codice civile. Assente tale disciplina, il presente lavoro si propone di individuare delle possibili soluzioni alle predette situazioni ricorrendo (i) ad un’interpretazione "con temperamenti" della norma citata che prevenga o risolva simili problematiche, tenendo conto dei principi generali che governano le norme relative ad altri mutamenti del soggetto imprenditore, e/o (ii) ad un’interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto civile, in particolare del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che tenga conto delle peculiari caratteristiche dell’imprenditore-società in modo da identificare un'eventuale un obbligo di rinegoziazione in capo alle parti in occasione di un'operazione di fusione e al ricorrere di determinate circostane. L’indagine si divide in tre parti. Nella prima, si analizzeranno la disciplina della circolazione dei contratti nell’ambito della cessione d’azienda nonché gli effetti dell’operazioni di scissione sui rapporti contrattuali: lo scopo è quello di identificare un fil rouge tra la disciplina della circolazione dei rapporti contrattuali nell’ambito della cessione dell’azienda e la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale degli effetti delle operazioni di scissione sui rapporti contrattuali. Nella seconda parte, ci si concentrerà sugli effetti delle operazioni di fusione sui rapporti contrattuali, cercando di individuare dei possibili “temperamenti” alla regola dettata dall’articolo 2504-bis del Codice civile, utilizzando (anche) quanto analizzato nella prima parte. Infine, la terza parte si concentrerà più sui principi generali del diritto civile relativi agli obblighi di interpretazione ed esecuzione dei contratti secondo i principi di correttezza e buona fede, al fine di individuare il fondamento di un obbligo di rinegoziaredel contratto che sorga a seguito di un'operazione di fusione in presenza di determinate circostanze.
30-gen-2024
Italiano
35
2021/2022
LEGAL STUDIES
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
NOTARI, MARIO
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Descrizione: Monteleone_Revised_Thesis
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4062469
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