Nel corso degli ultimi anni, la strategia legislativa di contrasto al malaffare presente all'interno della Pubblica Amministrazione è stata interessata da diversi interventi di riforma, che si sono articolati lungo linee direttrici differenti. Oltre all'inasprimento della pena detentiva prevista per i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., le novità normative hanno introdotto nuovi strumenti di natura patrimoniale, finalizzati a sottrarre al reo i proventi illeciti ottenuti attraverso la commissione del reato, in forza della logica per cui non solo "il crimine non può pagare", ma, anzi, deve "produrre un costo" per il suo autore. Accanto agli istituti appartenenti al diritto penale in senso formale, sono state potenziate misure di natura amministrativa, in chiave tanto preventiva quanto sanzionatoria in senso lato. Tra queste ultime, si porrà l’attenzione sulla responsabilità amministrativa per danno all’erario, tradizionalmente sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti. Benché formalmente estranea al diritto penale, tale forma di responsabilità può acquisire interesse per il penalista mediante il ricorso alla nozione di materia penale, elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo allo scopo di estendere le garanzie sostanziali e processuali previste dalla Convenzione per le criminal offences anche a istituti non appartenenti al diritto penale in senso stretto. All’interno del “microcosmo erariale”, infatti, risultano presenti istituti caratterizzati da struttura e finalità differenti, sicché parimenti diversi saranno gli esiti dell’indagine attorno alla loro riconducibilità al diritto sostanzialmente penale. Nello specifico, riteniamo che le forme di responsabilità sanzionatoria pura e l’istituto del risarcimento del danno all’immagine della P.A. possano qualificarsi come misure sostanzialmente penali, in ragione del prevalente scopo punitivo da cui sono animati. Ciò, però, rende necessario ponderarne il coordinamento con gli strumenti già disciplinati dal codice penale e operanti nei confronti dei medesimi soggetti.

Ai confini del diritto penale: i profili punitivi della responsabilità amministrativa per danno all'erario

RAPELLA, GIACOMO
2023

Abstract

Nel corso degli ultimi anni, la strategia legislativa di contrasto al malaffare presente all'interno della Pubblica Amministrazione è stata interessata da diversi interventi di riforma, che si sono articolati lungo linee direttrici differenti. Oltre all'inasprimento della pena detentiva prevista per i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., le novità normative hanno introdotto nuovi strumenti di natura patrimoniale, finalizzati a sottrarre al reo i proventi illeciti ottenuti attraverso la commissione del reato, in forza della logica per cui non solo "il crimine non può pagare", ma, anzi, deve "produrre un costo" per il suo autore. Accanto agli istituti appartenenti al diritto penale in senso formale, sono state potenziate misure di natura amministrativa, in chiave tanto preventiva quanto sanzionatoria in senso lato. Tra queste ultime, si porrà l’attenzione sulla responsabilità amministrativa per danno all’erario, tradizionalmente sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti. Benché formalmente estranea al diritto penale, tale forma di responsabilità può acquisire interesse per il penalista mediante il ricorso alla nozione di materia penale, elaborata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo allo scopo di estendere le garanzie sostanziali e processuali previste dalla Convenzione per le criminal offences anche a istituti non appartenenti al diritto penale in senso stretto. All’interno del “microcosmo erariale”, infatti, risultano presenti istituti caratterizzati da struttura e finalità differenti, sicché parimenti diversi saranno gli esiti dell’indagine attorno alla loro riconducibilità al diritto sostanzialmente penale. Nello specifico, riteniamo che le forme di responsabilità sanzionatoria pura e l’istituto del risarcimento del danno all’immagine della P.A. possano qualificarsi come misure sostanzialmente penali, in ragione del prevalente scopo punitivo da cui sono animati. Ciò, però, rende necessario ponderarne il coordinamento con gli strumenti già disciplinati dal codice penale e operanti nei confronti dei medesimi soggetti.
21-giu-2023
Italiano
35
2021/2022
LEGAL STUDIES
Settore IUS/17 - Diritto Penale
MIEDICO, MELISSA
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Descrizione: Giacomo_Rapella_Thesis
Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11565/4058468
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