La Corte costituzionale ha dovuto ribadire quanto già contenuto nell’ordinanza n. 254/1993, in tema di termine a difesa e preclusione nell’accesso ai riti alternativi nell’ambito del giudizio direttissimo, decisione apertamente disattesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sviluppatasi negli ultimi trenta anni. Con la pronuncia in commento il Giudice delle leggi ha riaffermato la centralità delle essenziali esigenze difensive dell’imputato, non sacrificabili sull’altare della speditezza dei tempi processuali connaturata al rito alternativo.

Repetita iuvant: una difesa concreta ed effettiva deve essere assicurata anche nel giudizio direttissimo

Lonati, Simone
2023

Abstract

La Corte costituzionale ha dovuto ribadire quanto già contenuto nell’ordinanza n. 254/1993, in tema di termine a difesa e preclusione nell’accesso ai riti alternativi nell’ambito del giudizio direttissimo, decisione apertamente disattesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione sviluppatasi negli ultimi trenta anni. Con la pronuncia in commento il Giudice delle leggi ha riaffermato la centralità delle essenziali esigenze difensive dell’imputato, non sacrificabili sull’altare della speditezza dei tempi processuali connaturata al rito alternativo.
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