Il profilo della responsabilità del soggetto che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta continua a sollevare perplessità. Nonostante il dissenso sovente espresso dalla dottrina, l’operazione ermeneutica che riconduce tale responsabilità al modello fideiussorio può reputarsi fondata. Ciò, tuttavia, postula che in certi casi il rappresentante sia obbligato a soddisfare l’interesse del creditore dell’ente solo se quest’ultimo sia oggettivamente inadempiente. Tale assetto diviene immodificabile se l’operato del rappresentante sia svolto all’interno di un’attività d’impresa riconducibile al gruppo. La conclusione si innesta nell’àmbito di una rimeditazione del fenomeno solidale nelle obbligazioni.
La responsabilità del rappresentante dell'associazione non riconosciuta
Buonanno, Luigi
2021
Abstract
Il profilo della responsabilità del soggetto che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta continua a sollevare perplessità. Nonostante il dissenso sovente espresso dalla dottrina, l’operazione ermeneutica che riconduce tale responsabilità al modello fideiussorio può reputarsi fondata. Ciò, tuttavia, postula che in certi casi il rappresentante sia obbligato a soddisfare l’interesse del creditore dell’ente solo se quest’ultimo sia oggettivamente inadempiente. Tale assetto diviene immodificabile se l’operato del rappresentante sia svolto all’interno di un’attività d’impresa riconducibile al gruppo. La conclusione si innesta nell’àmbito di una rimeditazione del fenomeno solidale nelle obbligazioni.File | Dimensione | Formato | |
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