Sul presupposto della trasmissibilità, in favore degli eredi, della posizione contrattuale dell’intestatario defunto, il saggio esamina i profili della titolarità e dell’esercizio del diritto di credito nell’àmbito del conto corrente bancario. Ciò postula una riflessione sulla natura giuridica della comunione ereditaria; da qui, un’analisi critica della sua (tradizionale) concezione atomistica. Movendo da tali rilievi, si afferma che, in caso di conto corrente bancario – monointestato o cointestato –, il diritto di credito dei coeredi esige di essere collettivamente esercitato. Non può infatti reputarsi operante, a sostegno della (opposta) tesi della legittimazione individuale, alcuna presunzione di consenso dei coeredi, la quale sarebbe desumibile dai principî in tema di gestione di affari; né deve considerarsi applicabile la norma posta dall’art. 460 c.c. Con riguardo al tema della trasmissibilità della posizione contrattuale a titolo particolare, il lavoro si sofferma, infine, sulla figura del c.d. legato di password per l’accesso al conto corrente online del de cuius: quando la comunicazione delle credenziali (a un erede o a un terzo) implichi il subentro del beneficiario nell’originaria posizione dell’intestatario defunto, la disposizione deve qualificarsi quale legato di contratto; in tal caso, non può trovare applicazione il 3° comma dell’art. 649 c.c.

Conto corrente bancario, credito ereditario e trasmissibilità della posizione contrattuale

Buonanno, Luigi
2021

Abstract

Sul presupposto della trasmissibilità, in favore degli eredi, della posizione contrattuale dell’intestatario defunto, il saggio esamina i profili della titolarità e dell’esercizio del diritto di credito nell’àmbito del conto corrente bancario. Ciò postula una riflessione sulla natura giuridica della comunione ereditaria; da qui, un’analisi critica della sua (tradizionale) concezione atomistica. Movendo da tali rilievi, si afferma che, in caso di conto corrente bancario – monointestato o cointestato –, il diritto di credito dei coeredi esige di essere collettivamente esercitato. Non può infatti reputarsi operante, a sostegno della (opposta) tesi della legittimazione individuale, alcuna presunzione di consenso dei coeredi, la quale sarebbe desumibile dai principî in tema di gestione di affari; né deve considerarsi applicabile la norma posta dall’art. 460 c.c. Con riguardo al tema della trasmissibilità della posizione contrattuale a titolo particolare, il lavoro si sofferma, infine, sulla figura del c.d. legato di password per l’accesso al conto corrente online del de cuius: quando la comunicazione delle credenziali (a un erede o a un terzo) implichi il subentro del beneficiario nell’originaria posizione dell’intestatario defunto, la disposizione deve qualificarsi quale legato di contratto; in tal caso, non può trovare applicazione il 3° comma dell’art. 649 c.c.
2021
Buonanno, Luigi
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