Con provvedimento reso il 16 marzo 2022, la terza sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite la definizione di una importante questione in materia di confisca per equivalente. La questione controversa concerne, in particolare, la possibilità di applicare retroattivamente la disposizione contenuta nell’art. art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso a tutte le ipotesi di confisca previste dall’art. 322 ter c.p. (e, dunque, anche alla confisca per equivalente contemplata da questa disposizione) la possibilità di applicare la regola contenuta nell’art. 578 bis c.p.p. che consente al giudice dell’impugnazione di ordinare la misura ablatoria anche con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione o per amnistia. Più precisamente, l’interrogativo che le sezioni unite dovranno sciogliere è il seguente: «se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato», e il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 3 del 2019.
Rimessa alle Sezioni Unite una questione relativa alla definizione dell’ambito di applicazione temporale dell’art. 578 bis c.p.p. Un’occasione per ripensare alla natura giuridica della confisca per equivalente?
Trinchera, Tommaso
2022
Abstract
Con provvedimento reso il 16 marzo 2022, la terza sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle sezioni unite la definizione di una importante questione in materia di confisca per equivalente. La questione controversa concerne, in particolare, la possibilità di applicare retroattivamente la disposizione contenuta nell’art. art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso a tutte le ipotesi di confisca previste dall’art. 322 ter c.p. (e, dunque, anche alla confisca per equivalente contemplata da questa disposizione) la possibilità di applicare la regola contenuta nell’art. 578 bis c.p.p. che consente al giudice dell’impugnazione di ordinare la misura ablatoria anche con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione o per amnistia. Più precisamente, l’interrogativo che le sezioni unite dovranno sciogliere è il seguente: «se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato», e il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 3 del 2019.File | Dimensione | Formato | |
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