La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. VI penale, n. 7618 del 19 febbraio 2019, e con due altre decisioni coeve (Sez. VI penale, nn. 6801 e 54656, entrambe del 22 novembre 2018) ha escluso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 10 luglio 2018, sia ancora possibile l’astensione del difensore nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La posizione della Corte, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, ed alla luce dei chiarimenti che la stessa Corte costituzionale ha fornito nella successiva sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019. La pronuncia ha escluso l’astensione nei processi con imputati in vinculis con una mera petizione di principio, senza addurre valide e sufficienti ragioni a sostegno della decisione. Al contrario, solide argomentazioni sorreggono una interpretazione opposta: la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 2-bis della legge sui servizi pubblici essenziali ha reso illegittimo, nella sua interezza, l’art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione, che prevedeva l’obbligo del difensore di assicurare la prestazione professionale ove l’imputato in stato di custodia cautelare lo avesse richiesto, con la conseguenza che l’imputato non può più invocare il codice di autoregolamentazione per formulare tale richiesta e, dunque, il difensore non è più obbligato a seguirla.

La Cassazione dice “no” all’astensione con imputati in stato di custodia: ma è davvero così?

Scollo, Luigi
2019

Abstract

La Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. VI penale, n. 7618 del 19 febbraio 2019, e con due altre decisioni coeve (Sez. VI penale, nn. 6801 e 54656, entrambe del 22 novembre 2018) ha escluso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 10 luglio 2018, sia ancora possibile l’astensione del difensore nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La posizione della Corte, tuttavia, non appare in alcun modo condivisibile alla luce del quadro normativo risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, ed alla luce dei chiarimenti che la stessa Corte costituzionale ha fornito nella successiva sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019. La pronuncia ha escluso l’astensione nei processi con imputati in vinculis con una mera petizione di principio, senza addurre valide e sufficienti ragioni a sostegno della decisione. Al contrario, solide argomentazioni sorreggono una interpretazione opposta: la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 2-bis della legge sui servizi pubblici essenziali ha reso illegittimo, nella sua interezza, l’art. 4, comma 1, lett. b) del codice di autoregolamentazione, che prevedeva l’obbligo del difensore di assicurare la prestazione professionale ove l’imputato in stato di custodia cautelare lo avesse richiesto, con la conseguenza che l’imputato non può più invocare il codice di autoregolamentazione per formulare tale richiesta e, dunque, il difensore non è più obbligato a seguirla.
2019
2019
Scollo, Luigi
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