La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha depositato, in data 12 dicembre 2019, la decisione con cui risolve le richieste di pronuncia pregiudiziale sollevate, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, dalla Corte d’Appello del Lussemburgo e dal Tribunale di Amsterdam, aventi ad oggetto la legittimità del procedimento francese di emissione del mandato d’arresto europeo (M.A.E.) da parte del Pubblico Ministero[1]. La procedura francese di emissione del M.A.E. veniva censurata sotto il profilo soggettivo, giacché il mandato veniva emesso dal procuratore, e non dal giudice, e, sotto il profilo oggettivo, giacché la procedura di emissione sembrava prevedere sufficienti rimedi e garantire efficaci livelli di tutela giurisdizionale quanto al rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del cittadino richiesto[2]. La Corte, con la sentenza in commento, ha risposto negativamente ad entrambe le censure sollevate, pronunciandosi per la piena legittimità del procedimento francese di emissione del M.A.E. da parte del Pubblico Ministero, per le ragioni che verranno di seguito esposte (§ 4), non prima di aver ricostruito i termini della vicenda e delle questioni rimesse alla CGUE (§ 2), richiamate seppur brevemente le conclusioni dell’Avvocato Generale (§ 3), per poi lasciare spazio ad alcune notazioni critiche (§ 5).

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla legittimità del procedimento di emissione del M.A.E. da parte del P.M. francese

Scollo, Luigi
2020

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha depositato, in data 12 dicembre 2019, la decisione con cui risolve le richieste di pronuncia pregiudiziale sollevate, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, dalla Corte d’Appello del Lussemburgo e dal Tribunale di Amsterdam, aventi ad oggetto la legittimità del procedimento francese di emissione del mandato d’arresto europeo (M.A.E.) da parte del Pubblico Ministero[1]. La procedura francese di emissione del M.A.E. veniva censurata sotto il profilo soggettivo, giacché il mandato veniva emesso dal procuratore, e non dal giudice, e, sotto il profilo oggettivo, giacché la procedura di emissione sembrava prevedere sufficienti rimedi e garantire efficaci livelli di tutela giurisdizionale quanto al rispetto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del cittadino richiesto[2]. La Corte, con la sentenza in commento, ha risposto negativamente ad entrambe le censure sollevate, pronunciandosi per la piena legittimità del procedimento francese di emissione del M.A.E. da parte del Pubblico Ministero, per le ragioni che verranno di seguito esposte (§ 4), non prima di aver ricostruito i termini della vicenda e delle questioni rimesse alla CGUE (§ 2), richiamate seppur brevemente le conclusioni dell’Avvocato Generale (§ 3), per poi lasciare spazio ad alcune notazioni critiche (§ 5).
2020
2020
Scollo, Luigi
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