La decisione della Suprema Corte del 22 maggio 2019, n. 13845, rappresenta il secondo precedente di legittimità che si intrattiene sulla portata del disposto di cui all'art. 2437, c. 1, lett. g), c.c., dopo la sentenza resa dalla Cassazione il 1º giugno 2017. Come noto, la disposizione in esame attribuisce (inderogabilmente) il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione di delibere che comportino modificazioni statutarie concernenti i «diritti di voto o di partecipazione»: la sua plurivocità, e problematica interpretazione (già colte all'indomani della riforma societaria) (3) permangono ancor oggi attuali, nonostante i due interventi di legittimità che, ad oggi, si sono succeduti.
Sulla "lettera g)" dell'art. 2437 c.c. e sulla disciplina del recesso post-Riforma
Annunziata, Filippo;Passador, Maria Lucia
2021
Abstract
La decisione della Suprema Corte del 22 maggio 2019, n. 13845, rappresenta il secondo precedente di legittimità che si intrattiene sulla portata del disposto di cui all'art. 2437, c. 1, lett. g), c.c., dopo la sentenza resa dalla Cassazione il 1º giugno 2017. Come noto, la disposizione in esame attribuisce (inderogabilmente) il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'adozione di delibere che comportino modificazioni statutarie concernenti i «diritti di voto o di partecipazione»: la sua plurivocità, e problematica interpretazione (già colte all'indomani della riforma societaria) (3) permangono ancor oggi attuali, nonostante i due interventi di legittimità che, ad oggi, si sono succeduti.File | Dimensione | Formato | |
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