Il contributo analizza e commenta il provvedimento del 23 aprile 2018, con cui il Tribunale di Milano ha stabilito che la richiesta d’integrazione dell’ordine del giorno avanzata dal socio di minoranza ai sensi dell’art. 126-bis TUF con lo scopo di promuovere la revoca di alcuni amministratori può essere invalidata ex-post, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e del conseguente «innesco» della clausola simul stabunt simul cadent, sul presupposto che ciò comporti «la necessità di integrale rinnovo del c.d.a., senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali»; in tal caso, dato il mancato accoglimento della richiesta d’integrazione e ritenuto che «la decisione del c.d.a. di non provveder[vi] non risulti impropria», la delibera con cui il collegio sindacale successivamente interpellato dal socio di minoranza ne abbia viceversa accolto le istanze può essere impugnata (ed eventualmente formare oggetto di una richiesta di sospensione, come nel caso di specie) in base ad «un principio di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo».
Impugnabilità della delibera del collegio sindacale per sopravvenuta contrarietà alla legge e allo statuto della richiesta d’integrazione ex art. 126-bis TUF: il provvedimento cautelare del Tribunale di Milano nella vicenda TIM
EREDE, MATTEO MARIA
2018
Abstract
Il contributo analizza e commenta il provvedimento del 23 aprile 2018, con cui il Tribunale di Milano ha stabilito che la richiesta d’integrazione dell’ordine del giorno avanzata dal socio di minoranza ai sensi dell’art. 126-bis TUF con lo scopo di promuovere la revoca di alcuni amministratori può essere invalidata ex-post, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e del conseguente «innesco» della clausola simul stabunt simul cadent, sul presupposto che ciò comporti «la necessità di integrale rinnovo del c.d.a., senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali»; in tal caso, dato il mancato accoglimento della richiesta d’integrazione e ritenuto che «la decisione del c.d.a. di non provveder[vi] non risulti impropria», la delibera con cui il collegio sindacale successivamente interpellato dal socio di minoranza ne abbia viceversa accolto le istanze può essere impugnata (ed eventualmente formare oggetto di una richiesta di sospensione, come nel caso di specie) in base ad «un principio di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo».File | Dimensione | Formato | |
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