Alla luce dell’art. 2103 c.c., come riformulato dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, l’obbligo di repêchage si estende anche alle mansioni riconducibili al livello di inquadramento immediatamente inferiore senza che vi sia necessità del consenso o di una manifestazione di disponibilità del lavoratore.
Sull’estensione dell’obbligo di repêchage alle mansioni inferiori: la conferma della giurisprudenza
Gramano, Elena
2018
Abstract
Alla luce dell’art. 2103 c.c., come riformulato dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, l’obbligo di repêchage si estende anche alle mansioni riconducibili al livello di inquadramento immediatamente inferiore senza che vi sia necessità del consenso o di una manifestazione di disponibilità del lavoratore.File in questo prodotto:
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