La sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 «dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» (disposta dall’art. 83, comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 36, comma 1°, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) assume rilievo per il calcolo dei termini per l’opposizione da parte dei creditori prevista da diverse norme in materia societaria. Tale aspetto si ricollega alla più generale questione, non ancora sopita, della natura dell’atto di opposizione e della possibilità che il termine per la sua proposizione sia o meno influenzato da un provvedimento normativo recante la sospensione dei termini processuali.
Sospensione dei termini e atto di opposizione dei creditori nelle operazioni di fusione, scissione, riduzione reale del capitale e trasformazione eterogenea
LUCCHINI GUASTALLA, EMANUELE;BUSANI, ANGELO
2020
Abstract
La sospensione dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 «dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» (disposta dall’art. 83, comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 36, comma 1°, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) assume rilievo per il calcolo dei termini per l’opposizione da parte dei creditori prevista da diverse norme in materia societaria. Tale aspetto si ricollega alla più generale questione, non ancora sopita, della natura dell’atto di opposizione e della possibilità che il termine per la sua proposizione sia o meno influenzato da un provvedimento normativo recante la sospensione dei termini processuali.File | Dimensione | Formato | |
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