L’applicazione della pena detentiva in relazione a reati di diffamazione a mezzo stampa si pone in violazione dell’art. 10 CEDU. Con la presente sentenza la Corte di Strasburgo ha chiarito che episodi di diffamazione, seppur caratterizzati da un contenuto molto grave, non rientrano nel concetto di “circostanze eccezionali” in grado di giustificare l’applicazione di una pena detentiva. Tali “circostanze eccezionali” rimangono così circoscritte alla fattispecie di “discorsi di odio o di incitamento alla violenza”, in cui ricadono esclusivamente specifiche forme di espressione tra cui il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, il nazionalismo e le discriminazioni nei confronti di minoranze.
Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del cd. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore
Lonati Simone
2020
Abstract
L’applicazione della pena detentiva in relazione a reati di diffamazione a mezzo stampa si pone in violazione dell’art. 10 CEDU. Con la presente sentenza la Corte di Strasburgo ha chiarito che episodi di diffamazione, seppur caratterizzati da un contenuto molto grave, non rientrano nel concetto di “circostanze eccezionali” in grado di giustificare l’applicazione di una pena detentiva. Tali “circostanze eccezionali” rimangono così circoscritte alla fattispecie di “discorsi di odio o di incitamento alla violenza”, in cui ricadono esclusivamente specifiche forme di espressione tra cui il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, il nazionalismo e le discriminazioni nei confronti di minoranze.File | Dimensione | Formato | |
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