Nella sentenza in commento è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, L. n. 212/2000, quale clausola generale di diritto intertemporale operante in assenza di un regime transitorio in deroga espressa, ed è stata ritenuta applicabile ai c.d. piani in corso la nuova (e peggiorativa) disciplina scale in materia di stock option recata dal D.L. n. 262 2006, sul presupposto che tale disciplina scale non integri il requisito della “periodicità”: invero, tale requisito va riferito e accertato con riguardo al “tributo” su cui si innesta la disciplina scale in questione, ossia l’Irpef, non costituendo regime scale autonomo. Inoltre, e con- trariamente a quanto ritenuto in altre pronunce di legittimità anteriori e successive a quella in commento, l’operatività della clausola statutaria e il susseguente rinvio dell’ef cacia del D.L. n. 262/2006 non possono essere esclusi richiamando la giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina scale delle stock option di cui al D.lgs. n. 505 1999, n applicando la disposizione transitoria del D. L. n. 223 2006, che aveva modi cato la disciplina scale in materia di stock option prevista dal Testo Unico anteriormente al D. L. n. 262/2006, applicabile alle fattispecie sottoposte al vaglio della Suprema Corte.

Evoluzione e regime intertemporale della disciplina fiscale delle stock option al cospetto della clausola generale (statutaria) che vieta la retroattività per i tributi periodici

angelo contrino
2019

Abstract

Nella sentenza in commento è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, L. n. 212/2000, quale clausola generale di diritto intertemporale operante in assenza di un regime transitorio in deroga espressa, ed è stata ritenuta applicabile ai c.d. piani in corso la nuova (e peggiorativa) disciplina scale in materia di stock option recata dal D.L. n. 262 2006, sul presupposto che tale disciplina scale non integri il requisito della “periodicità”: invero, tale requisito va riferito e accertato con riguardo al “tributo” su cui si innesta la disciplina scale in questione, ossia l’Irpef, non costituendo regime scale autonomo. Inoltre, e con- trariamente a quanto ritenuto in altre pronunce di legittimità anteriori e successive a quella in commento, l’operatività della clausola statutaria e il susseguente rinvio dell’ef cacia del D.L. n. 262/2006 non possono essere esclusi richiamando la giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina scale delle stock option di cui al D.lgs. n. 505 1999, n applicando la disposizione transitoria del D. L. n. 223 2006, che aveva modi cato la disciplina scale in materia di stock option prevista dal Testo Unico anteriormente al D. L. n. 262/2006, applicabile alle fattispecie sottoposte al vaglio della Suprema Corte.
2019
Contrino, Angelo
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