Premessi alcuni cenni ai profili giuridici della comunicazione tramite social network, l’articolo si occupa dell’estensione (analogica?) di certe norme giuridiche, pensate per la comunicazione tradizionale, alla comunicazione attraverso social network. In particolare, si può estendere alla comunicazione via social network una norma sulle molestie recate “in luogo pubblico o aperto al pubblico”? Il problema giuridico è che nel nostro ordinamento non è consentita l’estensione analogica delle norme incriminatrici, mentre non è proibita la loro estensione “interpretativa”. L’articolo presenta un argomento in favore di questo secondo tipo di estensione.
Moleste analogie? Social network e norme penali
Giovanni Tuzet
2019
Abstract
Premessi alcuni cenni ai profili giuridici della comunicazione tramite social network, l’articolo si occupa dell’estensione (analogica?) di certe norme giuridiche, pensate per la comunicazione tradizionale, alla comunicazione attraverso social network. In particolare, si può estendere alla comunicazione via social network una norma sulle molestie recate “in luogo pubblico o aperto al pubblico”? Il problema giuridico è che nel nostro ordinamento non è consentita l’estensione analogica delle norme incriminatrici, mentre non è proibita la loro estensione “interpretativa”. L’articolo presenta un argomento in favore di questo secondo tipo di estensione.File | Dimensione | Formato | |
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