La prima Sezione della Corte di cassazione con il provvedimento che qui annotiamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., delle norme contenute negli artt. 573, 579 co. 3 e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui dette norme non consentono al terzo estraneo al reato ma titolare formale del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione di confisca.
Il diritto del terzo estraneo al giudizio di impugnare la sentenza che ha disposto la confisca dei beni: la parola alla Corte costituzionale
Tommaso Trinchera
2016
Abstract
La prima Sezione della Corte di cassazione con il provvedimento che qui annotiamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., delle norme contenute negli artt. 573, 579 co. 3 e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui dette norme non consentono al terzo estraneo al reato ma titolare formale del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione di confisca.File in questo prodotto:
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