La Corte d'assise d'appello di Milano - chiamata a pronunciarsi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione - ha parzialmente riformato la decisione resa nei precedenti gradi del giudizio di merito nei confronti di due soggetti, padre e Cglio, già condannati per omicidio volontario in danno della vittima designata attinta al collo da un colpo di pistola, e tentato omicidio per aberratio ictus in danno di un terzo soggetto raggiunto accidentalmente al polpaccio da uno dei colpi indirizzati alla prima vittima. In particolare, applicando i principi di diritto affermati dalla Cassazione nel giudizio rescindente, la Corte milanese ha riqualiDcato il fatto commesso ai danni della vittima colpita per errore in termini di lesioni personali dolose gravi, osservando che «le modalità del ferimento e il contesto in cui questo è avvenuto escludono che il fatto valutato nella sua oggettività ed autonomia rispetto all'azione omicidiaria» posta in essere nei confronti del primo soggetto, «possa essere ricondotto all'ipotesi di cui agli artt. 56, 575 c.p., difettando, in concreto, i requisiti quali>canti del delitto tentato, ovvero l'idoneità degli atti posti in essere a determinare l'evento e l'inequivoca direzione degli stessi al raggiungimento dell'obbiettivo».

Aberratio ictus plurioffensiva e tentativo di omicidio: quando a essere uccisa è la vittima designata e ferita la vittima colpita per errore

Trinchera, Tommaso
2015

Abstract

La Corte d'assise d'appello di Milano - chiamata a pronunciarsi quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione - ha parzialmente riformato la decisione resa nei precedenti gradi del giudizio di merito nei confronti di due soggetti, padre e Cglio, già condannati per omicidio volontario in danno della vittima designata attinta al collo da un colpo di pistola, e tentato omicidio per aberratio ictus in danno di un terzo soggetto raggiunto accidentalmente al polpaccio da uno dei colpi indirizzati alla prima vittima. In particolare, applicando i principi di diritto affermati dalla Cassazione nel giudizio rescindente, la Corte milanese ha riqualiDcato il fatto commesso ai danni della vittima colpita per errore in termini di lesioni personali dolose gravi, osservando che «le modalità del ferimento e il contesto in cui questo è avvenuto escludono che il fatto valutato nella sua oggettività ed autonomia rispetto all'azione omicidiaria» posta in essere nei confronti del primo soggetto, «possa essere ricondotto all'ipotesi di cui agli artt. 56, 575 c.p., difettando, in concreto, i requisiti quali>canti del delitto tentato, ovvero l'idoneità degli atti posti in essere a determinare l'evento e l'inequivoca direzione degli stessi al raggiungimento dell'obbiettivo».
2015
Trinchera, Tommaso
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