Con la sentenza in esame, la sesta Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità del tentativo per il reato di cui all’art. 377 bis c.p., ha precisato che perché possa configurarsi tale fattispecie di reato nella forma tentata non è sufficiente indurre un soggetto che ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, mediante violenza o minaccia (o offerta o promessa di denaro o altra utilità), ma è altresì necessario che tale soggetto sia stato effettivamente "chiamato" a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria.

In tema di tentativo del delitto di cui all’art. 377 bis c.p.

Tommaso Trinchera
2011

Abstract

Con la sentenza in esame, la sesta Sezione della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità del tentativo per il reato di cui all’art. 377 bis c.p., ha precisato che perché possa configurarsi tale fattispecie di reato nella forma tentata non è sufficiente indurre un soggetto che ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, mediante violenza o minaccia (o offerta o promessa di denaro o altra utilità), ma è altresì necessario che tale soggetto sia stato effettivamente "chiamato" a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria.
2011
Trinchera, Tommaso
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