Con la sentenza annotata, la quarta Sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che, ai fini della configurazione dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 61 c.p. (speciale tenuità del danno nei delitti contro il patrimonio), criterio da prediligere nella valutazione del danno deve essere quello cd. oggettivo, incentrato cioè sul valore della res di per sé considerato.
Cass. pen., Sez. IV, sent. 21 aprile 2010 (dep. 6 agosto 2010), n. 31391, Pres. Marzano, Rel. Izzo, ric. Sorace (danno patrimoniale di speciale tenuità) – Furto di parmigiano in un supermercato per un valore di 120 euro: negata l'attenuante
Trinchera, Tommaso
2010
Abstract
Con la sentenza annotata, la quarta Sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che, ai fini della configurazione dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 61 c.p. (speciale tenuità del danno nei delitti contro il patrimonio), criterio da prediligere nella valutazione del danno deve essere quello cd. oggettivo, incentrato cioè sul valore della res di per sé considerato.File in questo prodotto:
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