L’espressione “stabile organizzazione” (“S.O.”), adottata nelle Convenzioni introdotta nell’ordinamento italiano, all’art. 162, TUIR costituisce la trasposizione della espressione “permanent establishment” (o “etablissement stable” nella versione francese). Con l’introduzione dei sistemi di imposizione su base personale (i.e., globali o worldwide), si sono manifestati i conflitti di tassazione tra Stato della residenza e della fonte: lo Stato della fonte, infatti, vede operare entro il proprio territorio organizzazioni produttive che non sono autonomi soggetti di emanazione del proprio diritto ma, solo una parte (un centro autonomo di interessi di un ente estero). Queste entità non dispongono di residenza fiscale (e quindi si verifica la tassazione dei redditi di essa diretta ed immediata nel Paese della residenza della casa madre), ma producono un reddito d’impresa collegato con il territorio dello Stato della fonte (e quindi si verifica la tassazione diretta nel Paese della fonte, in quanto unità produttiva). L’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE fornisce una definizione esplicita della S.O. ed è formata di due parti costituenti due species dell’unico genus: la cd. “stabile organizzazione materiale” (“S.O.M.”; art. 5, paragrafi da 1 a 4) e la cd. “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”; art. 5, paragrafi 5 e 6).

L’impatto del progetto BEPS sul concetto di stabile organizzazione

Garbarino, Carlo
2019

Abstract

L’espressione “stabile organizzazione” (“S.O.”), adottata nelle Convenzioni introdotta nell’ordinamento italiano, all’art. 162, TUIR costituisce la trasposizione della espressione “permanent establishment” (o “etablissement stable” nella versione francese). Con l’introduzione dei sistemi di imposizione su base personale (i.e., globali o worldwide), si sono manifestati i conflitti di tassazione tra Stato della residenza e della fonte: lo Stato della fonte, infatti, vede operare entro il proprio territorio organizzazioni produttive che non sono autonomi soggetti di emanazione del proprio diritto ma, solo una parte (un centro autonomo di interessi di un ente estero). Queste entità non dispongono di residenza fiscale (e quindi si verifica la tassazione dei redditi di essa diretta ed immediata nel Paese della residenza della casa madre), ma producono un reddito d’impresa collegato con il territorio dello Stato della fonte (e quindi si verifica la tassazione diretta nel Paese della fonte, in quanto unità produttiva). L’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE fornisce una definizione esplicita della S.O. ed è formata di due parti costituenti due species dell’unico genus: la cd. “stabile organizzazione materiale” (“S.O.M.”; art. 5, paragrafi da 1 a 4) e la cd. “stabile organizzazione personale” (“S.O.P.”; art. 5, paragrafi 5 e 6).
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