Prendendo spunto dall'acceso dibattito che ha animato gli interpreti a proposito della duplicazione delle sanzioni, in sede penale ed amministrativa, viene da domandarsi se, sul piano dell'accertamento del fatto, le garanzie tipiche della giurisdizione penale debbano essere attuate anche nel procedimento sanzionatorio extrapenale. Si pensi in particolare al principio del contraddittorio, inteso come metodo di partecipazione dialettica alla formazione della prova, in grado di assicurare il miglior risultato possibile in termini di qualità dell'accertamento, nonché come componente fondamentale del diritto di difesa dell'accusato. Occorre comprendere se il riconoscimento del principio nei procedimenti "ispettivi" (della specie, ad esempio, di quelli condotti dalla Banca d'Italia o dalla Consob), debba ritenersi imposto alla luce del sistema delle fonti non soltanto interne di rango costituzionale, ma anche sulla base dei vincoli di natura sovranazionale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Del resto, se proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene riconosciuto che la sanzione applicata all'esito del procedimento extrapenale, possa avere natura sostanzialmente penale, non si giustifica un approccio meno garantistico - rispetto a quello del processo penale - nell'accertamento del fatto.
I confini di applicazione del principio del contraddittorio in sede extrapenale
Caneschi, Gaia
2016
Abstract
Prendendo spunto dall'acceso dibattito che ha animato gli interpreti a proposito della duplicazione delle sanzioni, in sede penale ed amministrativa, viene da domandarsi se, sul piano dell'accertamento del fatto, le garanzie tipiche della giurisdizione penale debbano essere attuate anche nel procedimento sanzionatorio extrapenale. Si pensi in particolare al principio del contraddittorio, inteso come metodo di partecipazione dialettica alla formazione della prova, in grado di assicurare il miglior risultato possibile in termini di qualità dell'accertamento, nonché come componente fondamentale del diritto di difesa dell'accusato. Occorre comprendere se il riconoscimento del principio nei procedimenti "ispettivi" (della specie, ad esempio, di quelli condotti dalla Banca d'Italia o dalla Consob), debba ritenersi imposto alla luce del sistema delle fonti non soltanto interne di rango costituzionale, ma anche sulla base dei vincoli di natura sovranazionale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Del resto, se proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene riconosciuto che la sanzione applicata all'esito del procedimento extrapenale, possa avere natura sostanzialmente penale, non si giustifica un approccio meno garantistico - rispetto a quello del processo penale - nell'accertamento del fatto.File | Dimensione | Formato | |
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