Apparentemente dialogica nella forma, l’ormai celebratissima ordinanza n. 24/2017 contiene in realtà un vero e proprio ultimatum alla Corte di giustizia. Muovendo da una concezione ‘sovranista’ dei diritti fondamentali, la Consulta intima in effetti ai giudici di Lussemburgo di tornare sui propri passi, se vorranno evitare l’esito preannunciato della dichiarazione di illegittimità della legge di esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea da parte della stessa Corte costituzionale, per contrasto dell’obbligo di disapplicazione della normativa in materia di prescrizione affermato in Taricco con il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., assunto quale controlimite. I termini dell’ultimatum fanno, peraltro, espresso riferimento soltanto a due corollari del principio di legalità nella sua accezione ‘nostrana’ – la prevedibilità della decisione giudiziaria al momento della commissione del fatto, e la sufficiente determinatezza della disposizione penale, entrambi estesi anche alla disciplina della prescrizione –; ma evitano di affermare, come avrebbe invece auspicato una parte importante della dottrina italiana, che nell’ordinamento costituzionale italiano la normazione in materia penale è riservata soltanto alla legge nazionale, senza che il diritto dell’Unione europea possa giocare alcun ruolo integratore di tali disciplina, eventualmente con effetti in malam partem per il destinatario della norma. Resta così aperto l’interrogativo sul significato del silenzio della Corte costituzionale su tale essenziale profilo: e dunque su che cosa potrà accadere laddove i giudici europei, rispondendo al rinvio pregiudiziale con una sentenza Taricco II, dovessero porre rimedio ai due deficit evidenziati espressamente dalla Consulta, circoscrivendo l’obbligo di disapplicazione della vigente disciplina della prescrizione ai fatti commessi dopo la sentenza Taricco I, e meglio precisando i presupposti di tale obbligo.
Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco
VIGANO', FRANCESCO
2017
Abstract
Apparentemente dialogica nella forma, l’ormai celebratissima ordinanza n. 24/2017 contiene in realtà un vero e proprio ultimatum alla Corte di giustizia. Muovendo da una concezione ‘sovranista’ dei diritti fondamentali, la Consulta intima in effetti ai giudici di Lussemburgo di tornare sui propri passi, se vorranno evitare l’esito preannunciato della dichiarazione di illegittimità della legge di esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea da parte della stessa Corte costituzionale, per contrasto dell’obbligo di disapplicazione della normativa in materia di prescrizione affermato in Taricco con il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., assunto quale controlimite. I termini dell’ultimatum fanno, peraltro, espresso riferimento soltanto a due corollari del principio di legalità nella sua accezione ‘nostrana’ – la prevedibilità della decisione giudiziaria al momento della commissione del fatto, e la sufficiente determinatezza della disposizione penale, entrambi estesi anche alla disciplina della prescrizione –; ma evitano di affermare, come avrebbe invece auspicato una parte importante della dottrina italiana, che nell’ordinamento costituzionale italiano la normazione in materia penale è riservata soltanto alla legge nazionale, senza che il diritto dell’Unione europea possa giocare alcun ruolo integratore di tali disciplina, eventualmente con effetti in malam partem per il destinatario della norma. Resta così aperto l’interrogativo sul significato del silenzio della Corte costituzionale su tale essenziale profilo: e dunque su che cosa potrà accadere laddove i giudici europei, rispondendo al rinvio pregiudiziale con una sentenza Taricco II, dovessero porre rimedio ai due deficit evidenziati espressamente dalla Consulta, circoscrivendo l’obbligo di disapplicazione della vigente disciplina della prescrizione ai fatti commessi dopo la sentenza Taricco I, e meglio precisando i presupposti di tale obbligo.File | Dimensione | Formato | |
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