Mai profezia fu più agevole: la sentenza de Tommaso, pronunciata il mese scorso dalla Grande camera della Corte EDU, comincia a provocare scosse telluriche nel nostro ordinamento, ponendo in dubbio la legittimità costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ disciplinate, oggi, dall’art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia).
Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta della interna della sentenza de Tommaso
VIGANO', FRANCESCO
2017
Abstract
Mai profezia fu più agevole: la sentenza de Tommaso, pronunciata il mese scorso dalla Grande camera della Corte EDU, comincia a provocare scosse telluriche nel nostro ordinamento, ponendo in dubbio la legittimità costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ disciplinate, oggi, dall’art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia).File in questo prodotto:
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