L'orientamento giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza ritiene che dal decreto che dispone il giudizio promani un effetto preclusivo per il giudice del riesame in ordine alla possibilità di valutare i gravi indizi di colpevolezza nell'ambito delle misure cautelari reali, pur ammettendo viceversa che tale limite non operi per quelle personali. Osservando le diverse funzioni del sequestro preventivo, si può giungere alla conclusione che la tesi dominante possa ritenersi esatta solo quando la misura abbia una connotazione "oggettiva", risultando invece inaccettabile l'idea di una totale assenza di controllo del fumus delicti laddove il sequestro presupponga la riferibilità del reato al possessore del bene espropriato; e ciò anche quando il provvedimento cautelare sia adottato dopo il rinvio a giudizio.
Connotazione "oggettiva" o "soggettiva" del sequestro preventivo e valutazione del fumus commissi delicti dopo il rinvio a giudizio
Caneschi, Gaia
2011
Abstract
L'orientamento giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza ritiene che dal decreto che dispone il giudizio promani un effetto preclusivo per il giudice del riesame in ordine alla possibilità di valutare i gravi indizi di colpevolezza nell'ambito delle misure cautelari reali, pur ammettendo viceversa che tale limite non operi per quelle personali. Osservando le diverse funzioni del sequestro preventivo, si può giungere alla conclusione che la tesi dominante possa ritenersi esatta solo quando la misura abbia una connotazione "oggettiva", risultando invece inaccettabile l'idea di una totale assenza di controllo del fumus delicti laddove il sequestro presupponga la riferibilità del reato al possessore del bene espropriato; e ciò anche quando il provvedimento cautelare sia adottato dopo il rinvio a giudizio.File | Dimensione | Formato | |
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