Il presente contributo illustra le recenti modifiche apportate dal Consiglio dell'OCSE all'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e alle linee interpretative contenute al relativo Commentario. Le modifiche recepiscono i più recenti sviluppi della politica dell'Organizzazione internazionale in materia di scambio di informazioni, anche e soprattutto alla luce dei recenti lavori del Global Forum. Negli ultimi tempi il criterio distintivo tra giurisdizioni "buone" o "cattive" in materia di evasione fiscale internazionale è non già la predisposizione di un regime fiscale privilegiato consistente in una fiscalità ridotta o pressoché nulla, ma piuttosto l'attitudine dello Stato a scambiare informazioni rilevanti ai fini tributari. Gli emendamenti introdotti hanno il fine principale di ampliare le possibilità di utilizzo delle informazioni scambiate, di accelerare i tempi entro cui i dati devono essere condivisi tra autorità competenti e di estendere i poteri di raccolta delle informazioni richieste.
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Titolo: | Le modifiche all'art. 26 del modello OCSE sullo scambio di informazioni | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Autori: | ||
Autori: | Garbarino, Carlo; Garufi, Sebastiano | |
Rivista: | FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE | |
Abstract: | Il presente contributo illustra le recenti modifiche apportate dal Consiglio dell'OCSE all'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e alle linee interpretative contenute al relativo Commentario. Le modifiche recepiscono i più recenti sviluppi della politica dell'Organizzazione internazionale in materia di scambio di informazioni, anche e soprattutto alla luce dei recenti lavori del Global Forum. Negli ultimi tempi il criterio distintivo tra giurisdizioni "buone" o "cattive" in materia di evasione fiscale internazionale è non già la predisposizione di un regime fiscale privilegiato consistente in una fiscalità ridotta o pressoché nulla, ma piuttosto l'attitudine dello Stato a scambiare informazioni rilevanti ai fini tributari. Gli emendamenti introdotti hanno il fine principale di ampliare le possibilità di utilizzo delle informazioni scambiate, di accelerare i tempi entro cui i dati devono essere condivisi tra autorità competenti e di estendere i poteri di raccolta delle informazioni richieste. | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |