Il contratto di fideiussione prevede sempre una data di efficacia del recesso, data in cui si reputa conosciuta da parte della banca la dichiarazione di recesso del fideiussore. Se la facoltà di revoca dell’affidamento da parte della banca, nel momento in cui il recesso si reputa conosciuto dalla banca stessa, non viene esercitata, il recesso non può risultare “non operante” nei confronti del fideiussore sine die, come sostenuto dalle banche e da una giurisprudenza di legittimità difficilmente condivisibile. È discrezione della banca, dopo il recesso, consentire ulteriori utilizzi oppure ridurre o revocare l’affidamento in presenza di un mutato quadro di rischio. Se la banca, a seguito di rimesse di terzi a credito del conto del debitore, consente ulteriori utilizzi, manifesta la volontà di continuare a concedere credito al cliente nell’ambito dell’apertura di credito a scadenza indeterminata. Non può ritenersi che il fideiussore sia chiamato a garantire anche questi utilizzi successivi alla data di efficacia del recesso, utilizzi che costituiscono una concessione al cliente rispetto alla quale la banca ha piena facoltà. E tale garanzia non avrebbe alcun limite di durata, così come l’apertura di credito a scadenza indeterminata sulla quale si appoggia. La posizione della Suprema Corte richiede quanto meno che le obbligazioni assunte dal garante siano esplicitate con maggiore trasparenza rispetto a quanto si osserva nei contratti.
Il recesso del fideiussore nell’apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata: il garante rimane obbligato sine die?
RUTIGLIANO, MICHELE
2011
Abstract
Il contratto di fideiussione prevede sempre una data di efficacia del recesso, data in cui si reputa conosciuta da parte della banca la dichiarazione di recesso del fideiussore. Se la facoltà di revoca dell’affidamento da parte della banca, nel momento in cui il recesso si reputa conosciuto dalla banca stessa, non viene esercitata, il recesso non può risultare “non operante” nei confronti del fideiussore sine die, come sostenuto dalle banche e da una giurisprudenza di legittimità difficilmente condivisibile. È discrezione della banca, dopo il recesso, consentire ulteriori utilizzi oppure ridurre o revocare l’affidamento in presenza di un mutato quadro di rischio. Se la banca, a seguito di rimesse di terzi a credito del conto del debitore, consente ulteriori utilizzi, manifesta la volontà di continuare a concedere credito al cliente nell’ambito dell’apertura di credito a scadenza indeterminata. Non può ritenersi che il fideiussore sia chiamato a garantire anche questi utilizzi successivi alla data di efficacia del recesso, utilizzi che costituiscono una concessione al cliente rispetto alla quale la banca ha piena facoltà. E tale garanzia non avrebbe alcun limite di durata, così come l’apertura di credito a scadenza indeterminata sulla quale si appoggia. La posizione della Suprema Corte richiede quanto meno che le obbligazioni assunte dal garante siano esplicitate con maggiore trasparenza rispetto a quanto si osserva nei contratti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.