Ad oltre trentun anni dal disastro aereo, avvenuto nel cielo di Ustica, interviene la pronuncia in epigrafe nella lite instaurata da un gruppo di familiari delle vittime contro i Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere il risarcimento dei conseguenti danni. Tale decisione si segnala per vari profili quali: a) la decorrenza del termine della prescrizione del diritto al risarcimento; b) la ricostruzione dell’illecito omissivo colposo, ascritto alle sole amministrazioni chiamate a vigilare sulla sicurezza dei cieli; c) l’accertamento del nesso eziologico tra omissione ed evento pregiudizievole; d) la valutazione autonoma delle prove, raccolte nei procedimenti penali, relativi alla medesima vicenda, con l’adozione di diversi standard di certezza probatoria, tipici del giudizio civile; e) l’accertamento del diverso illecito di depistaggio delle indagini, ascrivibile al solo Ministero della Difesa; f) i criteri di liquidazione dei predetti danni.
Disastro aereo di Ustica: un'altra sentenza. Dal mistero alla responsabilità
GUARNERI, ATTILIO
2012
Abstract
Ad oltre trentun anni dal disastro aereo, avvenuto nel cielo di Ustica, interviene la pronuncia in epigrafe nella lite instaurata da un gruppo di familiari delle vittime contro i Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere il risarcimento dei conseguenti danni. Tale decisione si segnala per vari profili quali: a) la decorrenza del termine della prescrizione del diritto al risarcimento; b) la ricostruzione dell’illecito omissivo colposo, ascritto alle sole amministrazioni chiamate a vigilare sulla sicurezza dei cieli; c) l’accertamento del nesso eziologico tra omissione ed evento pregiudizievole; d) la valutazione autonoma delle prove, raccolte nei procedimenti penali, relativi alla medesima vicenda, con l’adozione di diversi standard di certezza probatoria, tipici del giudizio civile; e) l’accertamento del diverso illecito di depistaggio delle indagini, ascrivibile al solo Ministero della Difesa; f) i criteri di liquidazione dei predetti danni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.