L'assunto secondo cui il risparmio d'imposta conseguito mediante l'utilizzo fiscale del disavanzo di fusione determini l'aggiramento della normativa sull'affrancamento del disavanzo è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 290 del 2008, ritenendo la condotta conforme alla "ratio " dell'art. 6 del D.Lgs. n. 358/1997. Quest'argomento coglie appieno, ancorché implicitamente, l'essenza della disciplina sull'affrancamento a pagamento del disavanzo di fusione, ma anche il significato della condizione "aggiramento di obblighi o divieti" prevista dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, e vale da solo a escludere, come ha in effetti escluso la Commissione, il carattere elusivo dell'operazione.
Disavanzi di fusione, imposizione sostitutiva ed elusione fiscale
CONTRINO, ANGELO
2009
Abstract
L'assunto secondo cui il risparmio d'imposta conseguito mediante l'utilizzo fiscale del disavanzo di fusione determini l'aggiramento della normativa sull'affrancamento del disavanzo è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n. 290 del 2008, ritenendo la condotta conforme alla "ratio " dell'art. 6 del D.Lgs. n. 358/1997. Quest'argomento coglie appieno, ancorché implicitamente, l'essenza della disciplina sull'affrancamento a pagamento del disavanzo di fusione, ma anche il significato della condizione "aggiramento di obblighi o divieti" prevista dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, e vale da solo a escludere, come ha in effetti escluso la Commissione, il carattere elusivo dell'operazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.