Con la sentenza n. 132 del 2009, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha affermato, tra l’altro, che il cd. condono tombale estende i propri effetti anche ai redditi prodotti all’estero, precludendone così l’accertamento, senza tuttavia considerare, a monte, che il perfezionamento del condono impediva la proroga dei termini di accertamento, con conseguente – e per ciò stessa – illegittimità dell’atto impositivo notificato oltre l’ordinario termine decadenziale. Ha altresì riconosciuto che, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, il domicilio può essere accertato anche avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti, pur interpretando quest’ultimo requisito in modo non condivisibile.Nessuna valutazione è stata invece fatta, quanto meno esplicitamente, sul requisito temporale dei 183 giorni, quale elemento costitutivo autonomo della nozione di residenza fiscale, e sui limiti all’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R
Condoni e residenza fiscale delle persone fisiche
CONTRINO, ANGELO;
2010
Abstract
Con la sentenza n. 132 del 2009, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha affermato, tra l’altro, che il cd. condono tombale estende i propri effetti anche ai redditi prodotti all’estero, precludendone così l’accertamento, senza tuttavia considerare, a monte, che il perfezionamento del condono impediva la proroga dei termini di accertamento, con conseguente – e per ciò stessa – illegittimità dell’atto impositivo notificato oltre l’ordinario termine decadenziale. Ha altresì riconosciuto che, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale, il domicilio può essere accertato anche avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti, pur interpretando quest’ultimo requisito in modo non condivisibile.Nessuna valutazione è stata invece fatta, quanto meno esplicitamente, sul requisito temporale dei 183 giorni, quale elemento costitutivo autonomo della nozione di residenza fiscale, e sui limiti all’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.RI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.