L'atto di trust (in una accezione che considera insieme il negozio istitutivo e i negozi di dotazione) non produce gli effetti di una rendita vitalizia a favore di terzi, e a titolo oneroso, perché difettano gli elementi strutturali di tale fattispecie. Né può essere qualificato come "prestazione a contenuto patrimoniale", non realizzandosi con i negozi di dotazione né l'interesse finale, né alcuna locupletazione dei beneficiari: essi producono solo effetti "strumentali" e, quindi, sono atti a contenuto "neutro" rientranti nella clausola residuale di cui all'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. del registro. Il nuovo tributo successorio - che contempla la fattispecie imponibile della "costruzione di vincoli di destinazione" - si applica all'atto del perfezionamento dei negozi di dotazione in caso di trust "fissi", e dei negozi di attribuzione in caso di trust "discrezionali", coerentemente con la manifestazione di capacità contributiva che ex art. 53 Cost. giustifica il tributo.
L’atto di trust fra presunta costituzione di “rendita” e rilevanza nel tributo successorio
CONTRINO, ANGELO
2007
Abstract
L'atto di trust (in una accezione che considera insieme il negozio istitutivo e i negozi di dotazione) non produce gli effetti di una rendita vitalizia a favore di terzi, e a titolo oneroso, perché difettano gli elementi strutturali di tale fattispecie. Né può essere qualificato come "prestazione a contenuto patrimoniale", non realizzandosi con i negozi di dotazione né l'interesse finale, né alcuna locupletazione dei beneficiari: essi producono solo effetti "strumentali" e, quindi, sono atti a contenuto "neutro" rientranti nella clausola residuale di cui all'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. del registro. Il nuovo tributo successorio - che contempla la fattispecie imponibile della "costruzione di vincoli di destinazione" - si applica all'atto del perfezionamento dei negozi di dotazione in caso di trust "fissi", e dei negozi di attribuzione in caso di trust "discrezionali", coerentemente con la manifestazione di capacità contributiva che ex art. 53 Cost. giustifica il tributo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.