Se un reddito percepito da un residente subisce una ritenuta d'imposta nello Stato della fonte, attestata da una certificazione delle Autorità fiscali locali, e concorre a formare la base imponibile italiana, con attuazione del prelievo una seconda volta sulla stessa ricchezza, la predetta ritenuta può essere legittimamente portata in detrazione ex art. 165 del T.U.I.R. anche se il reddito proviene da un paese "a regime fiscale privilegiato": l'irrilevanza dello "Stato della fonte" è una logica conseguenza della "ratio" e dell'assetto della disciplina sul credito d'imposta. La valorizzazione dei profili finalistico e strutturale dell'art. 165 palesa, tuttavia, l'incapacità della nozione di "reddito prodotto all'estero" - prevista al comma 2 - di garantire il corretto funzionamento dell'istituto, così come attualmente disciplinato, portando in taluni casi a negare l'accesso al credito d'imposta. In tali ipotesi, ma anche in ogni altro caso in cui le condizioni applicative previste dall'art. 165 conducano al medesimo risultato, le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti, possono evitare la definitiva perdita del diritto di detrazione laddove la regola di dettaglio che impedisce l'accesso al credito d'imposta di fonte interna si qualifichi come "integrazione negativa" che, in quanto tale, va bandita dal novero delle integrazioni funzionali all'applicazione della disposizione convenzionale sul "foreign tax credit".

Detrazione di tributi esteri, irrilevanza dello Stato della fonte e ruolo dei Trattati fiscali

CONTRINO, ANGELO
2007

Abstract

Se un reddito percepito da un residente subisce una ritenuta d'imposta nello Stato della fonte, attestata da una certificazione delle Autorità fiscali locali, e concorre a formare la base imponibile italiana, con attuazione del prelievo una seconda volta sulla stessa ricchezza, la predetta ritenuta può essere legittimamente portata in detrazione ex art. 165 del T.U.I.R. anche se il reddito proviene da un paese "a regime fiscale privilegiato": l'irrilevanza dello "Stato della fonte" è una logica conseguenza della "ratio" e dell'assetto della disciplina sul credito d'imposta. La valorizzazione dei profili finalistico e strutturale dell'art. 165 palesa, tuttavia, l'incapacità della nozione di "reddito prodotto all'estero" - prevista al comma 2 - di garantire il corretto funzionamento dell'istituto, così come attualmente disciplinato, portando in taluni casi a negare l'accesso al credito d'imposta. In tali ipotesi, ma anche in ogni altro caso in cui le condizioni applicative previste dall'art. 165 conducano al medesimo risultato, le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti, possono evitare la definitiva perdita del diritto di detrazione laddove la regola di dettaglio che impedisce l'accesso al credito d'imposta di fonte interna si qualifichi come "integrazione negativa" che, in quanto tale, va bandita dal novero delle integrazioni funzionali all'applicazione della disposizione convenzionale sul "foreign tax credit".
2007
Contrino, Angelo
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