Le dichiarazioni predibattimentali del testimone che risiede all'estero possono anche essere lette, a condizione che si sia verificata l'irreperibilità del teste, che sia valida la notifica e che non sia andata a buon fine la richiesta di rogatoria. Questo il principio fissato dalla cassazione che, con la sentenza n. 27918 del 2011, si è espressa sul caso di una turista straniera che aveva sporto denuncia nel nostro paese per molestie sessuali e non era più stata rintracciata una volta tornata in patria.

Le sole affermazioni fatte fuori dal dibattimento non possono costituire la base della condanna

LONATI, SIMONE;MELZI d'ERIL, CARLO
2011

Abstract

Le dichiarazioni predibattimentali del testimone che risiede all'estero possono anche essere lette, a condizione che si sia verificata l'irreperibilità del teste, che sia valida la notifica e che non sia andata a buon fine la richiesta di rogatoria. Questo il principio fissato dalla cassazione che, con la sentenza n. 27918 del 2011, si è espressa sul caso di una turista straniera che aveva sporto denuncia nel nostro paese per molestie sessuali e non era più stata rintracciata una volta tornata in patria.
2011
Lonati, Simone; MELZI d'ERIL, Carlo
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