In ipotesi di credito goduto dall’amministrazione nei confronti di un privato (nella specie, a titolo di costo di costruzione), la prescrizione dell’azione erariale avverso il dipendente il cui operato abbia determinato con dolo o colpa grave l’insorgenza del credito medesimo deve essere calcolata dal giorno del mancato incasso della somma di denaro dovuta e non da quello in cui matura la prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del terzo.
Danno erariale: la prescrizione decorre dal giorno del mancato incasso
OCCHIENA, MASSIMO
2009
Abstract
In ipotesi di credito goduto dall’amministrazione nei confronti di un privato (nella specie, a titolo di costo di costruzione), la prescrizione dell’azione erariale avverso il dipendente il cui operato abbia determinato con dolo o colpa grave l’insorgenza del credito medesimo deve essere calcolata dal giorno del mancato incasso della somma di denaro dovuta e non da quello in cui matura la prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del terzo.File in questo prodotto:
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