Ai giudici di Milano e` stato nuovamente rimesso il giudizio sulla compromettibilita` di controversie in tema di delibere di approvazione del bilancio. Secondo i giudici milanesi tale materia non puo` essere affidata agli arbitri. L’interesse protetto dalle norme vigenti in tema di redazione del bilancio di esercizio e` un interesse pubblico e come tale non e` disponibile. La questione si ritiene debba essere impostata e risolta non con riguardo all’azione a difesa della regolarita` della delibera di approvazione del bilancio - come tale sempre disponibile - ma con riferimento al contenuto del diritto. Se ci si muove in tal senso, si evince che al socio non sara` mai possibile rinunciare all’applicazione dei principi generali di redazione del bilancio, ovvero accettarne una applicazione parzialmente difforme dal dettato legislativo. In questo senso il diritto e` indisponibile e non a seguito della sanzione (nullita` od annullabilita` ) che l’ordinamento ha previsto per le delibere di approvazione del bilancio invalide. Di tal guisa non si realizzano i presupposti indicati dall’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 per rimettere la controversia agli arbitri perche´ essa non verte su ‘‘diritti disponibili relativi al rapporto sociale’’.
Disponibilità del diritto e compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di delibere di approvazione del bilancio
BALZARINI, PAOLA
2011
Abstract
Ai giudici di Milano e` stato nuovamente rimesso il giudizio sulla compromettibilita` di controversie in tema di delibere di approvazione del bilancio. Secondo i giudici milanesi tale materia non puo` essere affidata agli arbitri. L’interesse protetto dalle norme vigenti in tema di redazione del bilancio di esercizio e` un interesse pubblico e come tale non e` disponibile. La questione si ritiene debba essere impostata e risolta non con riguardo all’azione a difesa della regolarita` della delibera di approvazione del bilancio - come tale sempre disponibile - ma con riferimento al contenuto del diritto. Se ci si muove in tal senso, si evince che al socio non sara` mai possibile rinunciare all’applicazione dei principi generali di redazione del bilancio, ovvero accettarne una applicazione parzialmente difforme dal dettato legislativo. In questo senso il diritto e` indisponibile e non a seguito della sanzione (nullita` od annullabilita` ) che l’ordinamento ha previsto per le delibere di approvazione del bilancio invalide. Di tal guisa non si realizzano i presupposti indicati dall’art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 per rimettere la controversia agli arbitri perche´ essa non verte su ‘‘diritti disponibili relativi al rapporto sociale’’.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.