Ancora una volta i giudici sono stati chiamati a valutare chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta di un bilancio con riferimento alle poste dei debiti e dei crediti. Il Tribunale di Ancona si inserisce nell'orientamento per il quale i debiti sono iscrivibili se riconosciuti nella loro esistenza; in mancanza di tale requisito il principio di prudenza consiglia di costituire un fondo rischi ed oneri se sussiste anche una sola piccola probabilità che i debiti vengano ad esistenza. Quanto ai crediti, si conferma la valutazione degli stessi al presumibile valore di realizzo, sindacabile dall'autorità giudiziaria solo in caso di manifesta ed arbitraria irragionevolezza. Il Tribunale di Ancona riconosce altresì la legittimità dell'iscrizione di un fondo svalutazione prodotti finiti perché nella specie era diventato difficoltoso commercializzare gli stessi a causa della crisi in cui versava l'unico mercato di sbocco dei medesimi prodotti. Infine, i giudici marchigiani accolgono il consolidato principio che non attribuisce al socio alcuna annuale pretesa sulla distribuzione degli utili. L'assemblea è libera di accantonare gli utili in una riserva straordinaria, la costituzione della quale non deve essere autorizzata da apposita clausola statutaria.

Contenuto del bilancio e clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta

BALZARINI, PAOLA
2010

Abstract

Ancora una volta i giudici sono stati chiamati a valutare chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta di un bilancio con riferimento alle poste dei debiti e dei crediti. Il Tribunale di Ancona si inserisce nell'orientamento per il quale i debiti sono iscrivibili se riconosciuti nella loro esistenza; in mancanza di tale requisito il principio di prudenza consiglia di costituire un fondo rischi ed oneri se sussiste anche una sola piccola probabilità che i debiti vengano ad esistenza. Quanto ai crediti, si conferma la valutazione degli stessi al presumibile valore di realizzo, sindacabile dall'autorità giudiziaria solo in caso di manifesta ed arbitraria irragionevolezza. Il Tribunale di Ancona riconosce altresì la legittimità dell'iscrizione di un fondo svalutazione prodotti finiti perché nella specie era diventato difficoltoso commercializzare gli stessi a causa della crisi in cui versava l'unico mercato di sbocco dei medesimi prodotti. Infine, i giudici marchigiani accolgono il consolidato principio che non attribuisce al socio alcuna annuale pretesa sulla distribuzione degli utili. L'assemblea è libera di accantonare gli utili in una riserva straordinaria, la costituzione della quale non deve essere autorizzata da apposita clausola statutaria.
2010
Balzarini, Paola
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