La sentenza chiarisce che il momento consumativo del delitto di manipolazione informativa corrisponde al luogo nel quale la notizia falsa viene immessa nei canali informativi destinati al pubblico, uscendo dall'ambito di coloro che la detengono vincolati a un obbligo di riservatezza. Per altro verso la decisione conferma che la valutazione del pericolo concreto consiste in una prognosi postuma, rispetto alla quale è estraneo un apprezzamento postumo della effettiva realizzazione dell'evento pericoloso. In quest'ottica deve tuttavia essere valutata anche la riconoscibilità della falsità dell'informazione, dal momento che il fine cui mira la protezione penalistica è quello della corretta formazione della volontà negoziale nelle transazioni sul mercato mobiliare, che incide a sua volta sulla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario.
Manipolazione informativa: la condotta pericolosa e il luogo di consumazione nella lucida lettura della Cassazione (Commento a Cass., sez. V pen., sent. 4 maggio 2011, n. 28932, Tanzi)
MUCCIARELLI, FRANCESCO
2011
Abstract
La sentenza chiarisce che il momento consumativo del delitto di manipolazione informativa corrisponde al luogo nel quale la notizia falsa viene immessa nei canali informativi destinati al pubblico, uscendo dall'ambito di coloro che la detengono vincolati a un obbligo di riservatezza. Per altro verso la decisione conferma che la valutazione del pericolo concreto consiste in una prognosi postuma, rispetto alla quale è estraneo un apprezzamento postumo della effettiva realizzazione dell'evento pericoloso. In quest'ottica deve tuttavia essere valutata anche la riconoscibilità della falsità dell'informazione, dal momento che il fine cui mira la protezione penalistica è quello della corretta formazione della volontà negoziale nelle transazioni sul mercato mobiliare, che incide a sua volta sulla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.