L’introduzione dell’art. 217-bis nel r.d. n. 267/1942 solleva alcune perplessità dal punto di vista semantico prima ancora che sul terreno applicativo. Al cospetto della singolare formula (“esenzione”) adoperata nella rubrica e della genericità del testo della nuova norma appare preferibile inquadrarla come limite della tipicità dei fatti di bancarotta ai quali rinvia, se commessi nel contesto di un concordato preventivo, di piani di risanamento o accordi di esdebitazione dell’impresa in crisi. Vistosi sono, inoltre, i difetti di coordinamento tra la disposizione in esame e i previgenti istituti di diritto fallimentare presidiati da apposite norme incriminatrici. Un primo problema esegetico consiste nel definire, anche sul piano temporale, l’ambito di operatività dell’art. 217-bis l.fall., limitato ai “pagamenti” e alle “operazioni” realizzati in “esecuzione” di un piano o di un accordo. Ulteriore questione meritevole di approfondimento attiene ai requisiti di validità dei richiamati istituti introdotti in sede di riforma delle procedure concorsuali, in relazione ai poteri del Tribunale fallimentare in sede di omologa dell’accordo e alle verifiche da compiere ex post in caso di fallimento dell’impresa nell’ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta, con specifico riguardo alla veridicità dei dati aziendali forniti nell’ambito del piano, dell’accordo o del concordato.
L’esenzione dai reati di bancarotta
MUCCIARELLI, FRANCESCO
2010
Abstract
L’introduzione dell’art. 217-bis nel r.d. n. 267/1942 solleva alcune perplessità dal punto di vista semantico prima ancora che sul terreno applicativo. Al cospetto della singolare formula (“esenzione”) adoperata nella rubrica e della genericità del testo della nuova norma appare preferibile inquadrarla come limite della tipicità dei fatti di bancarotta ai quali rinvia, se commessi nel contesto di un concordato preventivo, di piani di risanamento o accordi di esdebitazione dell’impresa in crisi. Vistosi sono, inoltre, i difetti di coordinamento tra la disposizione in esame e i previgenti istituti di diritto fallimentare presidiati da apposite norme incriminatrici. Un primo problema esegetico consiste nel definire, anche sul piano temporale, l’ambito di operatività dell’art. 217-bis l.fall., limitato ai “pagamenti” e alle “operazioni” realizzati in “esecuzione” di un piano o di un accordo. Ulteriore questione meritevole di approfondimento attiene ai requisiti di validità dei richiamati istituti introdotti in sede di riforma delle procedure concorsuali, in relazione ai poteri del Tribunale fallimentare in sede di omologa dell’accordo e alle verifiche da compiere ex post in caso di fallimento dell’impresa nell’ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta, con specifico riguardo alla veridicità dei dati aziendali forniti nell’ambito del piano, dell’accordo o del concordato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.