La normativa nazionale prevede che l’attività di revisione contabile possa essere svolta da una pluralità di soggetti (società di revisione variamente qualificate, collegio sindacale e revisore unico): Inoltre, il Decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2007, che ha attuato la Direttiva 2003/51/CE nella sua parte obbligatoria, ha modificato, tra l’altro, l'articolo 2409-ter del Codice civile, prescrivendo un ampliamento e un maggiore dettaglio della relazione dell'organo deputato al controllo contabile. Il presente capitolo, dopo aver delineato la normativa sul tema, illustra le scelte effettuate dalle società nazionali non quotate. Inoltre, si sofferma sul contenuto della relazione in cui si esprime il giudizio sul bilancio e sui tipi di giudizi emessi dalle società di revisione con riferimento ai bilanci 2006-2007 delle non quotate.
La relazione del soggetto incaricato del controllo contabile nelle società non quotate italiane
CAMERAN, MARA
2010
Abstract
La normativa nazionale prevede che l’attività di revisione contabile possa essere svolta da una pluralità di soggetti (società di revisione variamente qualificate, collegio sindacale e revisore unico): Inoltre, il Decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2007, che ha attuato la Direttiva 2003/51/CE nella sua parte obbligatoria, ha modificato, tra l’altro, l'articolo 2409-ter del Codice civile, prescrivendo un ampliamento e un maggiore dettaglio della relazione dell'organo deputato al controllo contabile. Il presente capitolo, dopo aver delineato la normativa sul tema, illustra le scelte effettuate dalle società nazionali non quotate. Inoltre, si sofferma sul contenuto della relazione in cui si esprime il giudizio sul bilancio e sui tipi di giudizi emessi dalle società di revisione con riferimento ai bilanci 2006-2007 delle non quotate.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.