Il legislatore del 2001 ha affidato alla cognizione del giudice penale il tema della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti, al dichiarato scopo di estendere alla persona giuridica le garanzie dell'imputato. Dall’esame delle disposizioni processuali del d.lg. n. 231 del 2001 emerge però come le più elementari guarentigie siano invece negate all’ente (dalla presunzione di non colpevolezza al diritto al silenzio), le cui posizioni soggettive vengono invece moltiplicate nel processo (accurato dell’illecito amministrativo, responsabile civile, testimone, “obbligato” alle condotte riparatorie). La disciplina del decreto, insomma, tradisce ad avviso dell’Autore il vero obiettivo: utiizzare il processo penale come strumento di prevenzione speciale, per consentire al giudice ed al pubblico ministero di guidare l’impresa al ritorno alla legalità.
Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione
CERESA-GASTALDO, MASSIMO
2009
Abstract
Il legislatore del 2001 ha affidato alla cognizione del giudice penale il tema della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti, al dichiarato scopo di estendere alla persona giuridica le garanzie dell'imputato. Dall’esame delle disposizioni processuali del d.lg. n. 231 del 2001 emerge però come le più elementari guarentigie siano invece negate all’ente (dalla presunzione di non colpevolezza al diritto al silenzio), le cui posizioni soggettive vengono invece moltiplicate nel processo (accurato dell’illecito amministrativo, responsabile civile, testimone, “obbligato” alle condotte riparatorie). La disciplina del decreto, insomma, tradisce ad avviso dell’Autore il vero obiettivo: utiizzare il processo penale come strumento di prevenzione speciale, per consentire al giudice ed al pubblico ministero di guidare l’impresa al ritorno alla legalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.