Il Consiglio di Stato qualifica la scelta del promotore nell'ambito del project financing come attività di carattere ampiamente discrezionale e afferma che sulla stessa è ammesso un sindacato limitato. In realtà, nel caso di specie il g.a. considera l'attività valutativa in questione come riservata all'amministrazione e, in definitiva, del tutto sottratta al proprio sindacato. La sentenza segue una linea che non è stata confermata dal legislatore del c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti.Sommario: La fattispecie - Valutazioni di "fattibilità" e valutazioni discrezionali - Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali.
Scelta del promotore e sindacato sulla discrezionalità nel project financing
ALLENA, MIRIAM
2009
Abstract
Il Consiglio di Stato qualifica la scelta del promotore nell'ambito del project financing come attività di carattere ampiamente discrezionale e afferma che sulla stessa è ammesso un sindacato limitato. In realtà, nel caso di specie il g.a. considera l'attività valutativa in questione come riservata all'amministrazione e, in definitiva, del tutto sottratta al proprio sindacato. La sentenza segue una linea che non è stata confermata dal legislatore del c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti.Sommario: La fattispecie - Valutazioni di "fattibilità" e valutazioni discrezionali - Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.