: Il concetto di “informazione” nell’ambito degli abusi di mercato riveste assoluta centralità con riguardo all’individuazione dell’interesse tutelato attraverso sanzioni penali ed amministrative. Alla luce dei principi penalistici generali e degli interventi normativi della UE il bene giuridico protetto si identifica nella completezza, chiarezza e correttezza dell’informazione che determina le scelte della massa degli investitori. In tale ottica l’abuso perpetrato da un individuo che tragga profitto da un’informazione privilegiata di cui dispone consiste proprio nell’impiego di tale notizia. Correlativamente, nell’ipotesi di manipolazione del mercato, il soggetto agente sfrutta la circostanza che il patrimonio informativo degli altri investitori sia alterato a causa dell’informazione falsa o decettiva che sia stata direttamente diffusa, ovvero derivi dal compimento di operazioni simulate o da altri artifici. Per quanto concerne i modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio degli enti, è auspicabile il superamento dell’approccio strettamente casistico, in virtù del quale ci si limita a riprodurre pedissequamente le disposizioni legislative e regolamentari, occorrendo piuttosto stabilire meccanismi procedurali e di controllo in grado di identificare per mezzo di schemi di carattere generale le aree di rischio penale ed i comportamenti da prevenire.
Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità dell'ente e l'informazione
MUCCIARELLI, FRANCESCO
2008
Abstract
: Il concetto di “informazione” nell’ambito degli abusi di mercato riveste assoluta centralità con riguardo all’individuazione dell’interesse tutelato attraverso sanzioni penali ed amministrative. Alla luce dei principi penalistici generali e degli interventi normativi della UE il bene giuridico protetto si identifica nella completezza, chiarezza e correttezza dell’informazione che determina le scelte della massa degli investitori. In tale ottica l’abuso perpetrato da un individuo che tragga profitto da un’informazione privilegiata di cui dispone consiste proprio nell’impiego di tale notizia. Correlativamente, nell’ipotesi di manipolazione del mercato, il soggetto agente sfrutta la circostanza che il patrimonio informativo degli altri investitori sia alterato a causa dell’informazione falsa o decettiva che sia stata direttamente diffusa, ovvero derivi dal compimento di operazioni simulate o da altri artifici. Per quanto concerne i modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio degli enti, è auspicabile il superamento dell’approccio strettamente casistico, in virtù del quale ci si limita a riprodurre pedissequamente le disposizioni legislative e regolamentari, occorrendo piuttosto stabilire meccanismi procedurali e di controllo in grado di identificare per mezzo di schemi di carattere generale le aree di rischio penale ed i comportamenti da prevenire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.