La norma in esame è stata al centro di un ampio dibattito volto soprattutto a stabilire se, e per quali effetti, fosse opportuno richiedere a livello di legge che la descrizione comprendesse le rivendicazioni ed il riassunto sulla scorta di quanto stabilito dalla Convenzione Europea. Anche a livello di regolamento la riforma si è limitata a distinguere il riassunto dalle rivendicazioni ma nulla ha immutato circa la definizione di rivendicazione continuando a tacere sul ruolo delle stesse.
Commento all'art. 28 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)
MARCHETTI, PIERGAETANO
1981
Abstract
La norma in esame è stata al centro di un ampio dibattito volto soprattutto a stabilire se, e per quali effetti, fosse opportuno richiedere a livello di legge che la descrizione comprendesse le rivendicazioni ed il riassunto sulla scorta di quanto stabilito dalla Convenzione Europea. Anche a livello di regolamento la riforma si è limitata a distinguere il riassunto dalle rivendicazioni ma nulla ha immutato circa la definizione di rivendicazione continuando a tacere sul ruolo delle stesse.File in questo prodotto:
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