La norma riconosce espressamente l'esistenza del principio dell'esaurimento nel sistema brevettuale; con ciò si intende che la esclusiva del brevetto trova un limite nella prima messa in commercio del prodotto brevettato da parte del titolare della privativa o col suo consenso, con la conseguenza che eventuali limiti alla circolazione avranno efficacia inter partes e non erga omnes trovando la loro fonte in obbligazioni meramente contrattuali. La tesi trova accoglimento anche nella Convenzione sul brevetto comunitario. L'autore si sofferma ad esaminare la formulazione adottata dal legislatore, il concetto di prima messa in commercio, l'ipotesi di messa in commercio da persona autorizzata dal titolare, il principio dell' esaurimento in relazione alla circolazione cosiddetta illegittima, gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali e l'attività di sperimentazione del brevetto, che non rientra nell'ambito della privativa.

Commento all'art. 1 r.d. 29 giugno 1939 (revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260)

MARCHETTI, PIERGAETANO
1981

Abstract

La norma riconosce espressamente l'esistenza del principio dell'esaurimento nel sistema brevettuale; con ciò si intende che la esclusiva del brevetto trova un limite nella prima messa in commercio del prodotto brevettato da parte del titolare della privativa o col suo consenso, con la conseguenza che eventuali limiti alla circolazione avranno efficacia inter partes e non erga omnes trovando la loro fonte in obbligazioni meramente contrattuali. La tesi trova accoglimento anche nella Convenzione sul brevetto comunitario. L'autore si sofferma ad esaminare la formulazione adottata dal legislatore, il concetto di prima messa in commercio, l'ipotesi di messa in commercio da persona autorizzata dal titolare, il principio dell' esaurimento in relazione alla circolazione cosiddetta illegittima, gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali e l'attività di sperimentazione del brevetto, che non rientra nell'ambito della privativa.
1981
Marchetti, Piergaetano
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