Si tratta di un parere pro veritate con cui si risponde al seguente quesito: la società A possiede l'8,2% del capitale sociale della società B; la società B, tramite controllata C, possiede quasi il 2% del capitale della società A; la società B, per effetto di fusione con altra società, si trova a possedere il 2,48% del capitale sociale della società A; precedentemente, le assemblee delle società A e B avevano approvato un accordo in base al quale la partecipazione della società B in A può superare il 2% fino a raggiungere il 5%; si chiede se la società B possa detenere la quota del 2,48% del capitale della società A, o se l'eccedenza rispetto al 2% debba essere alienata entro dodici mesi dalla data di superamento di tale limite. L'autore, premesso un chiarimento relativo alla fattispecie base del limite alle partecipazioni incrociate sancito dall'art. 121 comma 1 d.lg. 58/1998, affronta i problemi interpretativi posti dal comma 2 del medesimo art. 121; si sofferma sui profili temporali relativi all'operazione esaminata, esprimendo il proprio favore per una interpretazione restrittiva. In conclusione, ritiene che nessun vincolo di alienazione incomba sulla società B.

Tre pareri sull' "elevazione" del limite alle participazioni reciproche

MARCHETTI, PIERGAETANO
2001

Abstract

Si tratta di un parere pro veritate con cui si risponde al seguente quesito: la società A possiede l'8,2% del capitale sociale della società B; la società B, tramite controllata C, possiede quasi il 2% del capitale della società A; la società B, per effetto di fusione con altra società, si trova a possedere il 2,48% del capitale sociale della società A; precedentemente, le assemblee delle società A e B avevano approvato un accordo in base al quale la partecipazione della società B in A può superare il 2% fino a raggiungere il 5%; si chiede se la società B possa detenere la quota del 2,48% del capitale della società A, o se l'eccedenza rispetto al 2% debba essere alienata entro dodici mesi dalla data di superamento di tale limite. L'autore, premesso un chiarimento relativo alla fattispecie base del limite alle partecipazioni incrociate sancito dall'art. 121 comma 1 d.lg. 58/1998, affronta i problemi interpretativi posti dal comma 2 del medesimo art. 121; si sofferma sui profili temporali relativi all'operazione esaminata, esprimendo il proprio favore per una interpretazione restrittiva. In conclusione, ritiene che nessun vincolo di alienazione incomba sulla società B.
2001
Marchetti, Piergaetano
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