La sentenza in rassegna afferma che nel bilancio di s.p.a. i costi di impianto ed ampliamento possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale soltanto qualora presentino utilità pluriennale, in quanto collegati da un rapporto di causalità diretta a ricavi d'impresa destinati a manifestarsi in esercizi futuri; pertanto i costi sostenuti da una società per la risoluzione anticipata di un contratto ostativo alla realizzazione di un programma di ampliamento aziendale non possono essere capitalizzati, poiché soltanto i costi in seguito sostenuti per dare attuazione a tale programma si pongono in diretta correlazione con le utilità ricavate dalla società negli esercizi successivi. L'A., dopo avere osservato che la pronuncia costituisce la prima presa di posizione della Corte di Cassazione in tema di iscrizione in bilancio delle spese di impianto ed ampliamento, riassume la fattispecie concreta ed esamina le problematiche relative agli oneri pluriennali, soffermandosi sulle misure prudenziali previste dal legislatore per la loro capitalizzazione. Tratta inoltre le questioni concernenti la rilevazione dei costi pluriennali secondo i principi contabili internazionali, e quelle riguardanti la riconducibilità tra i costi di impianto ed ampliamento delle spese sostenute per ridimensionamenti e ristrutturazioni aziendali.
L'iscrizione in bilancio dei costi di impianto ed ampliamento: la capitalizzazione di spese sostenute per l'anticipata risoluzione di un contratto di distribuzione (nota Cass. Civ., 28 agosto 2004, n. 17210)
STRAMPELLI, GIOVANNI
2005
Abstract
La sentenza in rassegna afferma che nel bilancio di s.p.a. i costi di impianto ed ampliamento possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale soltanto qualora presentino utilità pluriennale, in quanto collegati da un rapporto di causalità diretta a ricavi d'impresa destinati a manifestarsi in esercizi futuri; pertanto i costi sostenuti da una società per la risoluzione anticipata di un contratto ostativo alla realizzazione di un programma di ampliamento aziendale non possono essere capitalizzati, poiché soltanto i costi in seguito sostenuti per dare attuazione a tale programma si pongono in diretta correlazione con le utilità ricavate dalla società negli esercizi successivi. L'A., dopo avere osservato che la pronuncia costituisce la prima presa di posizione della Corte di Cassazione in tema di iscrizione in bilancio delle spese di impianto ed ampliamento, riassume la fattispecie concreta ed esamina le problematiche relative agli oneri pluriennali, soffermandosi sulle misure prudenziali previste dal legislatore per la loro capitalizzazione. Tratta inoltre le questioni concernenti la rilevazione dei costi pluriennali secondo i principi contabili internazionali, e quelle riguardanti la riconducibilità tra i costi di impianto ed ampliamento delle spese sostenute per ridimensionamenti e ristrutturazioni aziendali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.