Secondo la massima della sentenza in commento, la condotta di "mobbing" integra gli estremi dell'abuso d'ufficio a fini di danno quando sia posta in essere abusando della posizione di supremazia funzionale di un pubblico ufficiale e mediante la strumentalizzazione di norme giuridiche. L'A. ripercorre le cadenze argomentative svolte dal giudice, evidenziando l'alto profilo problematico della riconducibilità della condotta di mobbing al reato di cui all'art. 323 c.p.

Condotta ed evento: il «mobbing» e l'art. 323 c.p. (Nota a GIP Trib. Busto Arsizio 24 maggio 2004)

MUCCIARELLI, FRANCESCO
2004

Abstract

Secondo la massima della sentenza in commento, la condotta di "mobbing" integra gli estremi dell'abuso d'ufficio a fini di danno quando sia posta in essere abusando della posizione di supremazia funzionale di un pubblico ufficiale e mediante la strumentalizzazione di norme giuridiche. L'A. ripercorre le cadenze argomentative svolte dal giudice, evidenziando l'alto profilo problematico della riconducibilità della condotta di mobbing al reato di cui all'art. 323 c.p.
2004
Mucciarelli, Francesco
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